sabato 13 giugno 2009
REFERENDUM 2009
Più specificamente il referendum si compone di 3 quesiti:
1. Il primo ha ad oggetto le disposizioni per l'elezione alla camera dei deputati. attualmente il premio di maggioranza (pari al 55% dei posti parlamentari) viene assegnato alla coalizione di partiti che ha ottenuto il più alto numero di voti a livello nazionale, ed i seggi così ottenuti vengono poi divisi tra i partiti della coalzione a seconda della percentuale di voti. Se vince il SI, e si modifica la legge, invece, il premio di maggioranza andrebbe assegnato al singolo partito che ottiene più voti a livello nazionale. inoltre lo sbarramento del 4% impedirebbe ai partiti con minori percentuali di ottenere poltrone alla camera.
2. Il secondo quesito riguarda il senato. Per il quale valgono le stesse considerazioni. Quanto allo sbarramento, invece, è pari all'8%.
3. Il terzo quesito concerne la possibilità di candidature in più circoscrizioni. Attualmente i candidati leader di partiti possono candidarsi in più circoscrizioni e poi discrezionalmente sceglierne una e rinunciare alle altre. Se passasse il SI, la situazione cambierebbe nel senso che il candidato non potrebbe presentarsi in più di un seggio.
lunedì 8 giugno 2009
IL FALLIMENTO
Il fallimento è lo stato patrimoniale di un soggetto che non è più capace di far fronte alle proprie obbligazioni. È una procedura universale (colpisce tutti i beni del debitore), concorsuale (predisposta nell’interesse di tutti i creditori) e ufficiale (può essere iniziata anche su richiesta del PM).
I presupposti del fallimento:
-soggettivo: la qualità di imprenditore commerciale del debitore. Non sono soggetti a fallimento l’imprenditore agricolo o artigiano ed il piccolo imprenditore. Secondo le modifiche apportate all’art 1 LF dal Dlgs. 169/2007, è piccolo imprenditore chi nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale complessivo inferiore a 300 mila € oppure ha realizzato ricavi lordi inferiori a 200 mila €, o ha un ammontare di debiti inferiore a 500 mila €.
-oggettivo: lo stato di insolvenza.
La dichiarazione di fallimento comporta effetti personali nei confronti del fallito:
-perdita della capacità di esercitare alcune professioni, assumere determinati uffici
-il fallito deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
-il fallito deve comunicare ogni cambio di residenza o domicilio
-non esiste più il registro dei falliti, né l’incapacità di esercitare il diritto di voto, soppressa la riabilitazione.
Effetti patrimoniali:
-il fallito non perde la proprietà dei suoi beni ma ne viene spossessato, non può più amministrarli né disporli, sono vincolati al fallimento, e vengono amministrati dal curatore che li prende in consegna;
Effetti verso i creditori:
-con la dichiarazione di fallimento i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato in base al proprio credito
La revocatoria fallimentare è uno strumento per il recupero di attività al patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dal fallito in danno dei creditori. Gli atti a titolo oneroso che presentano anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta, si presumono fraudolenti se compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento; gli atti onerosi che non presentano irregolarità sono revocabili solo se il curatore dimostra che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza, e sempre se compiuti nei 6 mesi antecedenti al fallimento.
Gli organi del fallimento sono:
-il tribunale fallimentare: è investito dell’intera procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, decide sui reclami avverso gli atti del delegato, dichiara il fallimento;
-giudice delegato: svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura;
-curatore: amministra i beni del fallito, compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del curatore e del comitato dei creditori, è nominato dal tribunale, è pubblico ufficiale;
-comitato dei creditori: composto da 3 o 5 creditori, nominato dal giudice delegato, svolge funzioni consultive.
Le fasi del procedimento:
ISTANZA: Il procedimento può avere inizio su ricorso di uno o più creditori, dello stesso debitore o su istanza del PM. La competenza è del tribunale del luogo in cui ha le sede principale dell’impresa.
APPRENSIONE: consiste nella apposizione dei sigilli da parte del curatore, inventario dei beni e presa in consegna, adozione dei provvedimenti necessari per evitarne il deterioramento. Il curatore subentra al fallito nella gestione del patrimonio, e può compiere liberamente atti di ordinaria amm, mentre per quelli di straordinaria deve avere l’autorizzazione del comitato dei creditori, pena l’annullabilità dell’atto.
ACCERTAMENTO PASSIVO: serve per individuare i creditori ammessi a partecipare, in ragione dei propri crediti, al riparto. I creditori devono presentare almeno 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame del passivo, la domanda di ammissione al passivo. Il curatore predispone il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria affinchè i creditori possano prenderne visione e presentare osservazioni. Nell’udienza di verifica, il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, poi forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo.
ACCERTAMENTO ATTIVO: si individuano tutti i beni del fallito, mediante la redazione dell’inventario, poi vengono convertiti in denaro per soddisfare i creditori;
RIPARTO: si attribuisce il ricavato ai singoli creditori secondo l’ordine preferenziale: prima i debiti di massa prededucibili, poi i privilegiati e infine i chirografari.
CHIUSURA: si ha quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, c’è la totale soddisfazione dei creditori, il patrimonio è stato totalmente ripartito con parziale soddisfazione dei creditori, insoddisfazione totale dei creditori per mancanza dell’attivo, stipula di concordato fallimentare. La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, cessano le funzioni degli organi fallimentari ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali, cessano le incapacità personali.
martedì 19 maggio 2009
Privacy e campagna elettorale
In occasione delle elezioni di giugno, i partiti e i vari movimenti e sostenitori politici hanno già intrapreso una campagna di comunicazione e propaganda elettorale che comporta l’impiego di dati personali per la trasmissione di messaggi elettorali, per cui è utile dare un rapido sguardo alle nuove disposizioni del Garante e ai singoli casi in cui il trattamento dei dati personali di elettori può essere effettuato liberamente oppure previo consenso dell'interessato.
Si tratta di una questione delicata in cui viene in rilievo da un lato la garanzia dell’art 49 cost, e la propaganda come partecipazione alla vita democratica del paese, e dall’altro l’art 2 del codice privacy, perché vengono coinvolti i diritti alla riservatezza, identità personale e alla protezione dei dati personali.
Il Garante, nel provvedimento del 2 aprile 2009, ha fatto espresso richiamo al documento generale del 7 settembre 2005, in cui si trovano specificate i presupposti e le garanzie in base alle quali i candidati possono utilizzare lecitamente i dati personali ai fini di comunicazione politica.
Possono essere utilizzate liberamente, senza il consenso del titolare dei dati, le liste elettorali , gli elenchi di iscritti ad albi professionali, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta, cioè quando i dati sono estratti da elenchi pubblici.
E’ libero l'utilizzo degli elenchi telefonici e quindi dello strumento della chiamata a fini di propaganda elettorale su telefonia fissa, e l'invio per posta ordinaria di propaganda per la prossima tornata elettorale.
Sono consentiti, solo con l'espresso consenso preventivo dell'interessato, l'invio di fax, di messaggi Sms e Mms, le chiamate telefoniche che utilizzano sistemi automatizzati, le chiamate dirette a telefonia mobile, e l'e-mail.
In ogni caso, chi utilizza i dati personali deve dare tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri diritti, ad esempio per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso o una segnalazione al Garante.
lunedì 18 maggio 2009
Quesito di diritto
L'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, si applica in caso di sentenza pubblicata a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dello stesso decreto. Secondo la norma i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. devono essere accompagnati da un quesito di diritto che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Unite n. 23732/2007); mentre i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. devono contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603).
venerdì 15 maggio 2009
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
Il D.Lgs.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha rafforzato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva presenza in azienda, prescindendo ogni tipologia di impresa.
Quanto alle attribuzioni, il rls ha accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e prevenzione in azienda; è consultato per la designazione dei responsabili; è consultato per l’organizzazione della formazione; riceve i documenti sulla valutazione dei rischi; riceve una adeguata formazione; promuove l’attuazione di misure di prevenzione; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica; avverte il rspp di eventuali rischi individuati; può ricorrere alle autorità competenti qualora ritiene che le misure adottate dal datore non sono idonee a garantire la sicurezza.
“in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
La distinzione delle imprese secondo il numero dei dipendenti, al di sotto o sopra i 15 dipendenti, non opera quindi eccezioni o dubbi circa l’esigenza principale, riconosciuta dalla legge, che in tutte le aziende (anche con un solo dipendente) sia presente almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende che impiegano fino a 15 dipendenti, quindi piccole e microimprese, la norma prevede la elezione diretta del rappresentante da parte dei lavoratori dell’impresa al loro interno, oppure la designazione di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.
In tale contesto non è prevista alcuna determinazione dell’imprenditore - datore di lavoro, che è tenuto nell’una o nell’altra circostanza, a prendere atto della volontà espressa dai lavoratori.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti invece, l’elezione o designazione avviene tra le rappresentanze sindacali in azienda, oppure in loro assenza tra i lavoratori stessi.
Quanto alle regole per l’elezione, è previsto che:
- l’elezione dei rappresentanti avvenga in un’unica giornata (giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro) da individuare con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro, al momento però non ancora emanato.
1) I nominativi degli RLS nominati a partire dal 1994 al 31 dicembre 2008 devono essere comunicati all'INAIL entro il 16 maggio 2009
2) I nominativi degli RLS nominati successivamente al 31 dicembre 2008 dovranno essere comunicati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo
- Il numero di rappresentanti da eleggere è di 1 nelle aziende fino a 200 lav, 3 da 201 a 1000, 6 oltre i mille
- Se non si procede all’elezione, la funzione di rls è esercitata dai rappresentanti territoriali.
- Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo del rappresentante eletto o designato
- l’RLS/RLST ha diritto ad una formazione particolare tale da assicurargli adeguate competenze, registrate nel libretto formativo del cittadino, a completo carico del datore di lavoro e deve avvenire nel normale orario di lavoro, senza che il RLS debba chiedere permessi di alcun genere
A questo punto sorgono numerosi interrogativi, a cui la normativa non dà risposta diretta.
1) L’elezione del rls in azienda è obbligatoria o facoltativa, nel senso che per evitare ulteriori spese il datore può suggerire che venga nominato il rls territoriale?
Il quesito trova soluzione analizzando la funzione del rls. Egli partecipa attivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro in rappresentanza di tutti i lavoratori, promuove eventuali migliorie o nuove misure di prevenzione, partecipa alla valutazione dei rischi, segnala situazioni problematiche. L’esistenza di questa figura in azienda è una ulteriore garanzia che la legge prevede in favore dei lavoratori. Poiché il rls è stato concepito come un riferimento per i lavoratori ed un tramite di richieste ed esigenze di sicurezza, a rigor di logica dovrebbe trattarsi di una persona il più possibile vicina all’azienda e ai lavoratori, in grado di cogliere le problematiche legate allo specifico luogo di lavoro e al tipo di lavorazione interessata.
2) In una azienda con un solo dipendente è necessaria la nomina del rls?
Non esiste una specifica previsione in tal senso, ma è rilevante la disposizione generale secondo cui “in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. La legge non prevede eccezioni, e non è possibile crearne. Anche in presenza di un solo dipendente, deve essere nominato il rls, che può validamente svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08, ciò perché non cessano né le esigenze di rappresentanza, né quelle consultive e propositive in materia di sicurezza. E’ importante specificare che l’unico dipendente, rls, non può svolgere la funzione di rspp, in quanto è esplicitamente previsto che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Unico caso in cui non sono previsti RLS è nelle ditte individuali senza dipendenti, proprio per l’assenza di lavoratori, soci o dipendenti.
giovedì 14 maggio 2009
Casa familiare
Assegnazione Casa Familiare
Il desiderio del figlio di fissare la dimora in un altro immobile nella disponibilità dei coniugi è del tutto irrilevante laddove risulti accertato che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare.
Cass. I civ. 27 febbraio 2009 n. 4816
Secondo la corte, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, gli interessi e le consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare. Pertanto, si intende casa familiare unicamente quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità ma che non è mai stato adibito a casa familiare, per il quale la domanda di assegnazione va correttamente respinta. Sono irrilevanti le esigenze dei figli minori, non autosufficienti (nel caso di specie era più vicino alla scuola ed ai parenti), perchè l'individuazione della casa familiare non si fonda sui desideri dei figli ma sull'importanza dell'eventuale sradicamento dal precedente habitat domestico.
