Il referendum del 21 e 22 giugno 2009 ha ad oggetto l'attuale legge elettorale. In particolare è un referendum abrogativo per cui si chiede se il cittadino vuole abrogare alcune disposizione del testo di legge, quindi rispondendo SI, si ottiene la cancellazione e quindi la modifica, rispondendo NO, si lascia la situazione immutata.
Più specificamente il referendum si compone di 3 quesiti:
1. Il primo ha ad oggetto le disposizioni per l'elezione alla camera dei deputati. attualmente il premio di maggioranza (pari al 55% dei posti parlamentari) viene assegnato alla coalizione di partiti che ha ottenuto il più alto numero di voti a livello nazionale, ed i seggi così ottenuti vengono poi divisi tra i partiti della coalzione a seconda della percentuale di voti. Se vince il SI, e si modifica la legge, invece, il premio di maggioranza andrebbe assegnato al singolo partito che ottiene più voti a livello nazionale. inoltre lo sbarramento del 4% impedirebbe ai partiti con minori percentuali di ottenere poltrone alla camera.
2. Il secondo quesito riguarda il senato. Per il quale valgono le stesse considerazioni. Quanto allo sbarramento, invece, è pari all'8%.
3. Il terzo quesito concerne la possibilità di candidature in più circoscrizioni. Attualmente i candidati leader di partiti possono candidarsi in più circoscrizioni e poi discrezionalmente sceglierne una e rinunciare alle altre. Se passasse il SI, la situazione cambierebbe nel senso che il candidato non potrebbe presentarsi in più di un seggio.
sabato 13 giugno 2009
lunedì 8 giugno 2009
IL FALLIMENTO
Quando l’imprenditore è incapace di far fronte ai pagamenti dei debiti (stato di insolvenza) sorge l’esigenza di garantire la parità di trattamento di tutti i creditori (par condicio creditorum), attraverso una procedura giudiziale mirata alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla soddisfazione dei creditori.
Il fallimento è lo stato patrimoniale di un soggetto che non è più capace di far fronte alle proprie obbligazioni. È una procedura universale (colpisce tutti i beni del debitore), concorsuale (predisposta nell’interesse di tutti i creditori) e ufficiale (può essere iniziata anche su richiesta del PM).
I presupposti del fallimento:
-soggettivo: la qualità di imprenditore commerciale del debitore. Non sono soggetti a fallimento l’imprenditore agricolo o artigiano ed il piccolo imprenditore. Secondo le modifiche apportate all’art 1 LF dal Dlgs. 169/2007, è piccolo imprenditore chi nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale complessivo inferiore a 300 mila € oppure ha realizzato ricavi lordi inferiori a 200 mila €, o ha un ammontare di debiti inferiore a 500 mila €.
-oggettivo: lo stato di insolvenza.
La dichiarazione di fallimento comporta effetti personali nei confronti del fallito:
-perdita della capacità di esercitare alcune professioni, assumere determinati uffici
-il fallito deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
-il fallito deve comunicare ogni cambio di residenza o domicilio
-non esiste più il registro dei falliti, né l’incapacità di esercitare il diritto di voto, soppressa la riabilitazione.
Effetti patrimoniali:
-il fallito non perde la proprietà dei suoi beni ma ne viene spossessato, non può più amministrarli né disporli, sono vincolati al fallimento, e vengono amministrati dal curatore che li prende in consegna;
Effetti verso i creditori:
-con la dichiarazione di fallimento i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato in base al proprio credito
La revocatoria fallimentare è uno strumento per il recupero di attività al patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dal fallito in danno dei creditori. Gli atti a titolo oneroso che presentano anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta, si presumono fraudolenti se compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento; gli atti onerosi che non presentano irregolarità sono revocabili solo se il curatore dimostra che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza, e sempre se compiuti nei 6 mesi antecedenti al fallimento.
Gli organi del fallimento sono:
-il tribunale fallimentare: è investito dell’intera procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, decide sui reclami avverso gli atti del delegato, dichiara il fallimento;
-giudice delegato: svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura;
-curatore: amministra i beni del fallito, compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del curatore e del comitato dei creditori, è nominato dal tribunale, è pubblico ufficiale;
-comitato dei creditori: composto da 3 o 5 creditori, nominato dal giudice delegato, svolge funzioni consultive.
Le fasi del procedimento:
ISTANZA: Il procedimento può avere inizio su ricorso di uno o più creditori, dello stesso debitore o su istanza del PM. La competenza è del tribunale del luogo in cui ha le sede principale dell’impresa.
APPRENSIONE: consiste nella apposizione dei sigilli da parte del curatore, inventario dei beni e presa in consegna, adozione dei provvedimenti necessari per evitarne il deterioramento. Il curatore subentra al fallito nella gestione del patrimonio, e può compiere liberamente atti di ordinaria amm, mentre per quelli di straordinaria deve avere l’autorizzazione del comitato dei creditori, pena l’annullabilità dell’atto.
ACCERTAMENTO PASSIVO: serve per individuare i creditori ammessi a partecipare, in ragione dei propri crediti, al riparto. I creditori devono presentare almeno 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame del passivo, la domanda di ammissione al passivo. Il curatore predispone il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria affinchè i creditori possano prenderne visione e presentare osservazioni. Nell’udienza di verifica, il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, poi forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo.
ACCERTAMENTO ATTIVO: si individuano tutti i beni del fallito, mediante la redazione dell’inventario, poi vengono convertiti in denaro per soddisfare i creditori;
RIPARTO: si attribuisce il ricavato ai singoli creditori secondo l’ordine preferenziale: prima i debiti di massa prededucibili, poi i privilegiati e infine i chirografari.
CHIUSURA: si ha quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, c’è la totale soddisfazione dei creditori, il patrimonio è stato totalmente ripartito con parziale soddisfazione dei creditori, insoddisfazione totale dei creditori per mancanza dell’attivo, stipula di concordato fallimentare. La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, cessano le funzioni degli organi fallimentari ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali, cessano le incapacità personali.
Il fallimento è lo stato patrimoniale di un soggetto che non è più capace di far fronte alle proprie obbligazioni. È una procedura universale (colpisce tutti i beni del debitore), concorsuale (predisposta nell’interesse di tutti i creditori) e ufficiale (può essere iniziata anche su richiesta del PM).
I presupposti del fallimento:
-soggettivo: la qualità di imprenditore commerciale del debitore. Non sono soggetti a fallimento l’imprenditore agricolo o artigiano ed il piccolo imprenditore. Secondo le modifiche apportate all’art 1 LF dal Dlgs. 169/2007, è piccolo imprenditore chi nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale complessivo inferiore a 300 mila € oppure ha realizzato ricavi lordi inferiori a 200 mila €, o ha un ammontare di debiti inferiore a 500 mila €.
-oggettivo: lo stato di insolvenza.
La dichiarazione di fallimento comporta effetti personali nei confronti del fallito:
-perdita della capacità di esercitare alcune professioni, assumere determinati uffici
-il fallito deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
-il fallito deve comunicare ogni cambio di residenza o domicilio
-non esiste più il registro dei falliti, né l’incapacità di esercitare il diritto di voto, soppressa la riabilitazione.
Effetti patrimoniali:
-il fallito non perde la proprietà dei suoi beni ma ne viene spossessato, non può più amministrarli né disporli, sono vincolati al fallimento, e vengono amministrati dal curatore che li prende in consegna;
Effetti verso i creditori:
-con la dichiarazione di fallimento i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato in base al proprio credito
La revocatoria fallimentare è uno strumento per il recupero di attività al patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dal fallito in danno dei creditori. Gli atti a titolo oneroso che presentano anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta, si presumono fraudolenti se compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento; gli atti onerosi che non presentano irregolarità sono revocabili solo se il curatore dimostra che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza, e sempre se compiuti nei 6 mesi antecedenti al fallimento.
Gli organi del fallimento sono:
-il tribunale fallimentare: è investito dell’intera procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, decide sui reclami avverso gli atti del delegato, dichiara il fallimento;
-giudice delegato: svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura;
-curatore: amministra i beni del fallito, compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del curatore e del comitato dei creditori, è nominato dal tribunale, è pubblico ufficiale;
-comitato dei creditori: composto da 3 o 5 creditori, nominato dal giudice delegato, svolge funzioni consultive.
Le fasi del procedimento:
ISTANZA: Il procedimento può avere inizio su ricorso di uno o più creditori, dello stesso debitore o su istanza del PM. La competenza è del tribunale del luogo in cui ha le sede principale dell’impresa.
APPRENSIONE: consiste nella apposizione dei sigilli da parte del curatore, inventario dei beni e presa in consegna, adozione dei provvedimenti necessari per evitarne il deterioramento. Il curatore subentra al fallito nella gestione del patrimonio, e può compiere liberamente atti di ordinaria amm, mentre per quelli di straordinaria deve avere l’autorizzazione del comitato dei creditori, pena l’annullabilità dell’atto.
ACCERTAMENTO PASSIVO: serve per individuare i creditori ammessi a partecipare, in ragione dei propri crediti, al riparto. I creditori devono presentare almeno 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame del passivo, la domanda di ammissione al passivo. Il curatore predispone il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria affinchè i creditori possano prenderne visione e presentare osservazioni. Nell’udienza di verifica, il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, poi forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo.
ACCERTAMENTO ATTIVO: si individuano tutti i beni del fallito, mediante la redazione dell’inventario, poi vengono convertiti in denaro per soddisfare i creditori;
RIPARTO: si attribuisce il ricavato ai singoli creditori secondo l’ordine preferenziale: prima i debiti di massa prededucibili, poi i privilegiati e infine i chirografari.
CHIUSURA: si ha quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, c’è la totale soddisfazione dei creditori, il patrimonio è stato totalmente ripartito con parziale soddisfazione dei creditori, insoddisfazione totale dei creditori per mancanza dell’attivo, stipula di concordato fallimentare. La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, cessano le funzioni degli organi fallimentari ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali, cessano le incapacità personali.
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