Assegnazione Casa Familiare
Il desiderio del figlio di fissare la dimora in un altro immobile nella disponibilità dei coniugi è del tutto irrilevante laddove risulti accertato che l’immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare.
Cass. I civ. 27 febbraio 2009 n. 4816
Secondo la corte, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155, quarto comma, cod. civ., risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, gli interessi e le consuetudini in cui s’esprime e s’articola la vita familiare. Pertanto, si intende casa familiare unicamente quell’immobile che abbia costituito il centro d’aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d’ogni altro immobile di cui i coniugi avessero disponibilità ma che non è mai stato adibito a casa familiare, per il quale la domanda di assegnazione va correttamente respinta. Sono irrilevanti le esigenze dei figli minori, non autosufficienti (nel caso di specie era più vicino alla scuola ed ai parenti), perchè l'individuazione della casa familiare non si fonda sui desideri dei figli ma sull'importanza dell'eventuale sradicamento dal precedente habitat domestico.

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