In occasione delle elezioni di giugno, i partiti e i vari movimenti e sostenitori politici hanno già intrapreso una campagna di comunicazione e propaganda elettorale che comporta l’impiego di dati personali per la trasmissione di messaggi elettorali, per cui è utile dare un rapido sguardo alle nuove disposizioni del Garante e ai singoli casi in cui il trattamento dei dati personali di elettori può essere effettuato liberamente oppure previo consenso dell'interessato.
Si tratta di una questione delicata in cui viene in rilievo da un lato la garanzia dell’art 49 cost, e la propaganda come partecipazione alla vita democratica del paese, e dall’altro l’art 2 del codice privacy, perché vengono coinvolti i diritti alla riservatezza, identità personale e alla protezione dei dati personali.
Il Garante, nel provvedimento del 2 aprile 2009, ha fatto espresso richiamo al documento generale del 7 settembre 2005, in cui si trovano specificate i presupposti e le garanzie in base alle quali i candidati possono utilizzare lecitamente i dati personali ai fini di comunicazione politica.
Possono essere utilizzate liberamente, senza il consenso del titolare dei dati, le liste elettorali , gli elenchi di iscritti ad albi professionali, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, qualora esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta, cioè quando i dati sono estratti da elenchi pubblici.
E’ libero l'utilizzo degli elenchi telefonici e quindi dello strumento della chiamata a fini di propaganda elettorale su telefonia fissa, e l'invio per posta ordinaria di propaganda per la prossima tornata elettorale.
Sono consentiti, solo con l'espresso consenso preventivo dell'interessato, l'invio di fax, di messaggi Sms e Mms, le chiamate telefoniche che utilizzano sistemi automatizzati, le chiamate dirette a telefonia mobile, e l'e-mail.
In ogni caso, chi utilizza i dati personali deve dare tempestivo riscontro ad eventuali richieste con le quali gli interessati esercitino i propri diritti, ad esempio per accedere ai dati che li riguardano, conoscerne l'origine e alcune modalità del trattamento od opporsi al loro utilizzo, ad esempio all'ulteriore ricezione di materiale o chiamate (art. 7 del Codice). Qualora il titolare di trattamento non fornisca un riscontro idoneo l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria, oppure presentare un ricorso o una segnalazione al Garante.

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