Il D.Lgs.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha rafforzato la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva presenza in azienda, prescindendo ogni tipologia di impresa.
Quanto alle attribuzioni, il rls ha accesso ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni; è consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e prevenzione in azienda; è consultato per la designazione dei responsabili; è consultato per l’organizzazione della formazione; riceve i documenti sulla valutazione dei rischi; riceve una adeguata formazione; promuove l’attuazione di misure di prevenzione; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti; partecipa alla riunione periodica; avverte il rspp di eventuali rischi individuati; può ricorrere alle autorità competenti qualora ritiene che le misure adottate dal datore non sono idonee a garantire la sicurezza.
“in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
La distinzione delle imprese secondo il numero dei dipendenti, al di sotto o sopra i 15 dipendenti, non opera quindi eccezioni o dubbi circa l’esigenza principale, riconosciuta dalla legge, che in tutte le aziende (anche con un solo dipendente) sia presente almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende che impiegano fino a 15 dipendenti, quindi piccole e microimprese, la norma prevede la elezione diretta del rappresentante da parte dei lavoratori dell’impresa al loro interno, oppure la designazione di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.
In tale contesto non è prevista alcuna determinazione dell’imprenditore - datore di lavoro, che è tenuto nell’una o nell’altra circostanza, a prendere atto della volontà espressa dai lavoratori.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti invece, l’elezione o designazione avviene tra le rappresentanze sindacali in azienda, oppure in loro assenza tra i lavoratori stessi.
Quanto alle regole per l’elezione, è previsto che:
- l’elezione dei rappresentanti avvenga in un’unica giornata (giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro) da individuare con apposito provvedimento del Ministero del Lavoro, al momento però non ancora emanato.
1) I nominativi degli RLS nominati a partire dal 1994 al 31 dicembre 2008 devono essere comunicati all'INAIL entro il 16 maggio 2009
2) I nominativi degli RLS nominati successivamente al 31 dicembre 2008 dovranno essere comunicati all'INAIL entro il 31 marzo dell'anno successivo
- Il numero di rappresentanti da eleggere è di 1 nelle aziende fino a 200 lav, 3 da 201 a 1000, 6 oltre i mille
- Se non si procede all’elezione, la funzione di rls è esercitata dai rappresentanti territoriali.
- Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo del rappresentante eletto o designato
- l’RLS/RLST ha diritto ad una formazione particolare tale da assicurargli adeguate competenze, registrate nel libretto formativo del cittadino, a completo carico del datore di lavoro e deve avvenire nel normale orario di lavoro, senza che il RLS debba chiedere permessi di alcun genere
A questo punto sorgono numerosi interrogativi, a cui la normativa non dà risposta diretta.
1) L’elezione del rls in azienda è obbligatoria o facoltativa, nel senso che per evitare ulteriori spese il datore può suggerire che venga nominato il rls territoriale?
Il quesito trova soluzione analizzando la funzione del rls. Egli partecipa attivamente alla sicurezza dei luoghi di lavoro in rappresentanza di tutti i lavoratori, promuove eventuali migliorie o nuove misure di prevenzione, partecipa alla valutazione dei rischi, segnala situazioni problematiche. L’esistenza di questa figura in azienda è una ulteriore garanzia che la legge prevede in favore dei lavoratori. Poiché il rls è stato concepito come un riferimento per i lavoratori ed un tramite di richieste ed esigenze di sicurezza, a rigor di logica dovrebbe trattarsi di una persona il più possibile vicina all’azienda e ai lavoratori, in grado di cogliere le problematiche legate allo specifico luogo di lavoro e al tipo di lavorazione interessata.
2) In una azienda con un solo dipendente è necessaria la nomina del rls?
Non esiste una specifica previsione in tal senso, ma è rilevante la disposizione generale secondo cui “in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. La legge non prevede eccezioni, e non è possibile crearne. Anche in presenza di un solo dipendente, deve essere nominato il rls, che può validamente svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08, ciò perché non cessano né le esigenze di rappresentanza, né quelle consultive e propositive in materia di sicurezza. E’ importante specificare che l’unico dipendente, rls, non può svolgere la funzione di rspp, in quanto è esplicitamente previsto che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Unico caso in cui non sono previsti RLS è nelle ditte individuali senza dipendenti, proprio per l’assenza di lavoratori, soci o dipendenti.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009.
RispondiEliminaRimane confermato l'obbligo di:
-data certa sul documento di valutazione dei rischi
-di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato
-divieto di visite mediche preassuntive