lunedì 8 giugno 2009

IL FALLIMENTO

Quando l’imprenditore è incapace di far fronte ai pagamenti dei debiti (stato di insolvenza) sorge l’esigenza di garantire la parità di trattamento di tutti i creditori (par condicio creditorum), attraverso una procedura giudiziale mirata alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla soddisfazione dei creditori.
Il fallimento è lo stato patrimoniale di un soggetto che non è più capace di far fronte alle proprie obbligazioni. È una procedura universale (colpisce tutti i beni del debitore), concorsuale (predisposta nell’interesse di tutti i creditori) e ufficiale (può essere iniziata anche su richiesta del PM).
I presupposti del fallimento:
-soggettivo: la qualità di imprenditore commerciale del debitore. Non sono soggetti a fallimento l’imprenditore agricolo o artigiano ed il piccolo imprenditore. Secondo le modifiche apportate all’art 1 LF dal Dlgs. 169/2007, è piccolo imprenditore chi nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale complessivo inferiore a 300 mila € oppure ha realizzato ricavi lordi inferiori a 200 mila €, o ha un ammontare di debiti inferiore a 500 mila €.
-oggettivo: lo stato di insolvenza.
La dichiarazione di fallimento comporta effetti personali nei confronti del fallito:
-perdita della capacità di esercitare alcune professioni, assumere determinati uffici
-il fallito deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento
-il fallito deve comunicare ogni cambio di residenza o domicilio
-non esiste più il registro dei falliti, né l’incapacità di esercitare il diritto di voto, soppressa la riabilitazione.
Effetti patrimoniali:
-il fallito non perde la proprietà dei suoi beni ma ne viene spossessato, non può più amministrarli né disporli, sono vincolati al fallimento, e vengono amministrati dal curatore che li prende in consegna;
Effetti verso i creditori:
-con la dichiarazione di fallimento i creditori partecipano alla distribuzione del ricavato in base al proprio credito
La revocatoria fallimentare è uno strumento per il recupero di attività al patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza dal fallito in danno dei creditori. Gli atti a titolo oneroso che presentano anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta, si presumono fraudolenti se compiuti nell’anno antecedente alla dichiarazione di fallimento; gli atti onerosi che non presentano irregolarità sono revocabili solo se il curatore dimostra che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza, e sempre se compiuti nei 6 mesi antecedenti al fallimento.
Gli organi del fallimento sono:
-il tribunale fallimentare: è investito dell’intera procedura, nomina il giudice delegato e il curatore, decide sui reclami avverso gli atti del delegato, dichiara il fallimento;
-giudice delegato: svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura;
-curatore: amministra i beni del fallito, compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del curatore e del comitato dei creditori, è nominato dal tribunale, è pubblico ufficiale;
-comitato dei creditori: composto da 3 o 5 creditori, nominato dal giudice delegato, svolge funzioni consultive.
Le fasi del procedimento:
ISTANZA: Il procedimento può avere inizio su ricorso di uno o più creditori, dello stesso debitore o su istanza del PM. La competenza è del tribunale del luogo in cui ha le sede principale dell’impresa.
APPRENSIONE: consiste nella apposizione dei sigilli da parte del curatore, inventario dei beni e presa in consegna, adozione dei provvedimenti necessari per evitarne il deterioramento. Il curatore subentra al fallito nella gestione del patrimonio, e può compiere liberamente atti di ordinaria amm, mentre per quelli di straordinaria deve avere l’autorizzazione del comitato dei creditori, pena l’annullabilità dell’atto.
ACCERTAMENTO PASSIVO: serve per individuare i creditori ammessi a partecipare, in ragione dei propri crediti, al riparto. I creditori devono presentare almeno 30 gg prima dell’udienza fissata per l’esame del passivo, la domanda di ammissione al passivo. Il curatore predispone il progetto di stato passivo e lo deposita in cancelleria affinchè i creditori possano prenderne visione e presentare osservazioni. Nell’udienza di verifica, il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, poi forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo.
ACCERTAMENTO ATTIVO: si individuano tutti i beni del fallito, mediante la redazione dell’inventario, poi vengono convertiti in denaro per soddisfare i creditori;
RIPARTO: si attribuisce il ricavato ai singoli creditori secondo l’ordine preferenziale: prima i debiti di massa prededucibili, poi i privilegiati e infine i chirografari.
CHIUSURA: si ha quando i creditori non propongono domande di ammissione al passivo, c’è la totale soddisfazione dei creditori, il patrimonio è stato totalmente ripartito con parziale soddisfazione dei creditori, insoddisfazione totale dei creditori per mancanza dell’attivo, stipula di concordato fallimentare. La chiusura è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, cessano le funzioni degli organi fallimentari ed il debitore è reintegrato nei suoi diritti patrimoniali, cessano le incapacità personali.

2 commenti:

  1. Il concordato fallimentare è causa legale di cessazione del fallimento. È un accordo tra fallito e creditori affinchè questi possano ottenere una soddisfazione migliore rispetto ai presumibili esiti della procedura fallimentare. I creditori o un terzo, anche prima che venga reso esecutivo lo stato passivo, oppure lo stesso debitore solo dopo 1 anno dalla dichiarazione di fallimento entro 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, possono presentare con ricorso al giudice delegato una proposta di concordato. Il giudice chiede il parere del curatore, circa i risultati della liquidazione, e al comitato dei creditori, e valuta la ritualità della proposta. Stabilisce un termine entro il quale i creditori possono esprimere il loro voto in cancelleria. La proposta viene approvata se ottiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Poi viene sottoposto al giudizio di omologazione: la proposta approvata viene comunicata al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti che entro un dato termine possono presentare opposizione. Se non ci sono opposizioni il tribunale omologa la proposta con decreto motivato non soggetto a gravame e dichiara chiuso il fallimento.
    Gli effetti sono:
    -il fallito è vincolato all’adempimento degli obblighi assunti
    -il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche se non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

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  2. L’esdebitamento del fallito è un istituto introdotto dalla riforma del 2006 e consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti per intero, al termine della procedura, a condizione che sia considerato meritevole.
    Requisito oggettivo negativo: non sono stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
    Requisiti soggettivi positivi: essere persona fisica, aver cooperato con gli organi della procedura fornendo doc e info, non aver ritardato lo svolgimento della procedura, non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti, aver consegnato al curatore la corrispondenza, non essere autore di attività fraudolente, non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per reati di bancarotta fraudolenta o contro l’economia pubblica.
    Il debitore deve presentare ricorso al tribunale, che può concederlo o nel decreto che chiude il fallimento o entro 1 anno dalla chiusura, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di legge ed aver acquisito il parere del curatore e del comitato dei creditori. Con il decreto, reclamabile, il tribunale dichiara inesigibili nei confronti del fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

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